Safeguarding

Segnala l’abuso cliccando sul pulsante ed usando l’apposito modulo in questa pagina o scrivendo una email all’indirizzo safeguarding@vivadancestudio.it . Il Responsabile safeguarding riceverà la segnalazione e procederà alle azioni previste dal Modello Organizzativo di VIVA DANCE SSD.

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CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

VIVA DANCE Società Sportiva Dilettantistica a R.L., quale affiliata ASC, emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

Il presente Codice di Condotta e volto al rispetto dei principi di lealtà, probita e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei

minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 1 – Principi

La SSD riconosce e promuove i diritti fondamentali dei tesserati.

Per “Diritti Fondamentali dei Tesserati” devono intendersi il diritto alla salute, il diritto al

benessere psico-fisico nonché il diritto ad essere trattati con rispetto e dignità, ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

La ASD/SSD si impegna a promuovere e garantire un ambiente sicuro ed inclusivo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice di condotta si applica a tutti i tesserati e le tesserate della ASD/SSD, nonché a chiunque partecipi con qualsiasi funzione all’attività, ivi inclusi i volontari, i lavoratori sportivi, i tecnici, i dirigenti ed i Soci.

Art. 3 – Finalità

– Rispetto dei principi di lealtà, probita e correttezza

– Educazione

– Formazione

Art. 4 – Condotte rilevanti

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte, così come riportato nel Regolamento e nelle Linee Guida ASC:

a) “abuso psicologico”: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il

confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignita e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b) “abuso fisico”: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età , genere, struttura e capacita fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio,

eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei

comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) “molestia sessuale”: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) “abuso sessuale”: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso e costretto, manipolato, non dato o negato. Puo consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) “negligenza”: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) “incuria”: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) “abuso di matrice religiosa”: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) “bullismo, cyberbullismo”: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un

singolo individuo o piu soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social

network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel

corso del tempo, ai danni di uno o piu tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un

dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico,minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) “comportamenti discriminatori”: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un

effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-

economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali,

disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 5 – Doveri ed obblighi dei tesserati/e

Tutti i tesserati sono tenuti a:

a) comportarsi secondo lealtà, probita e correttezza nello svolgimento di ogni attività

connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei

confronti degli altri

tesserati;

b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e

sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;

f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale

o i soggetti cui e affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una

comunicazione sana, efficace e costruttiva;

h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o

aggressivi;

i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di

abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

j) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano se o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 – Doveri ed obblighi dei dirigenti e dei tecnici

Dirigenti e tecnici sono tenuti a:

a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o

influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione,

prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui e affidata la loro cura ovvero loro delegati;

Art. 7 – Diritti, doveri ed obblighi degli atleti

A carico degli atleti sono stabiliti i seguenti diritti, doveri ed obblighi:

a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di

collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di

raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o dei soggetti cui e affidata la loro cura, eventualmente

confrontandosi con gli altri atleti;

c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se o altri;

d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante

manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

e) rispettare e tutelare la dignità , la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai

soggetti cui e affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto,

h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi,

illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle

scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche

mediante social network;

j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino

situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il

Responsabile;

k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o

gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro

affidati;

m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per

alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle

misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più

moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei

tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie

autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui e

affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i

tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding nominato dalla SSD;

k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano se o altri a pericolo o pregiudizio.

 

Art. 8 – Procedure di selezione degli Operatori Sportivi

– I maestri e gli istruttori devono essere in possesso di un titolo di tecnico di abilitazione alla attività che svolgeranno riconosciuto da FSN o EPS / CONI;

– Verifiche minime: Assenza condanne / carichi pendenti

 

Art. 9 – Incompatibilità e conflitti di interesse

I Maestri ed Istruttori che operano all’interno delle nostre strutture non posso svolgere attività o ricoprire cariche di alcun tipo in ASD o SSD dirette concorrenti e che operino in prossimità delle sedi operative di VIVA DANCE SSD.

 

Art. 10 – Nomina del Responsabile Safeguarding SSD

Ai fini della realizzazione delle finalità di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso,

violenza e discriminazione VIVA DANCE SSD nomina la Sig.ra – ILARIA SERVETTI quale

Responsabile delle politiche di c.d. Safeguarding della SSD.

Il Responsabile e stato scelto in quanto soggetto indipendente, terzo ed imparziale.

Ad esito della nomina la SSD si impegna a darne comunicazione ai tesserati a mezzo

pubblicazione sul proprio social network.

Art. 11 – Obblighi informativi e formativi

Il presente documento di codice di condotta sarà reso disponibile a tutti i Tesserati di VIVA DANCE SSD attraverso il proprio social network e nell’Home del sito www.vivadancestudio.it .

Art. 12 – Conservazione della documentazione e privacy

La documentazione di registrazione degli associati e dei lavoratori dello sport tesserati con VIVA DANCE SSD e conservata ed utilizzata solo per le finalità legate agli scopi sociali della SSD e per lo stretto tempo necessario alla espletazione delle pratiche amministrative ad essi correlate.

Le politiche di Privacy sono esposte agli associati in fase di tesseramento e specificatamente presenti nella Home-page del sito www.vivadancestudio.it

 

Art. 13 – Tutele e sanzioni disciplinari

Le tutele e le relative sanzioni disciplinari sono predisposte nel documento MOG di VIVA DANCE SSD.

 

Art. 14 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Codice di condotta è entrato in vigore dal 30/06/2024.

Roma 30/06/2024                                                    Firma Legale Rappresentante

                                                                                   FABIO SPADACCIA

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e predisposto e redatto da VIVA DANCE Società Sportiva Dilettantistica a R.L. (VIVA DANCE SSD), in ottemperanza al Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255/2023.

La finalità del modello organizzativo e di condotta è quella di codificare pratiche e comportamenti coerenti da adottare e condividere da parte di tutti (Atleti, Tecnici, Dirigenti,

Accompagnatori ecc.) volti a prevenire e contrastare eventuali “abusi, violenze e

discriminazioni” sui tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

La SSD si obbliga ad aggiornare con cadenza almeno quadriennale il modello e ad

ottemperare a modifiche ed adeguamenti nel caso di integrazioni delle Linee Guida di ASC

ovvero alle Raccomandazioni della Commissione Safeguarding di ASC.

Art. 1 – Diritti e doveri dei tesserati

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

  • a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
  • alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
  • a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato da ASC.

Art. 2 – Finalità

Codificare pratiche e comportamenti coerenti da adottare e condividere da parte di tutti (Atleti, Tecnici, Dirigenti,Accompagnatori ecc.) volti a prevenire e contrastare eventuali “abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Art. 3 – Campo di applicazione

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della SSD, indipendente dalla disciplina sportiva praticata.

Art. 4 Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

  • l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
  • l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
  • la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
  • l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
  • la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
  • l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
  • l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  • il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
  • i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 4 – Principi

Lo sport e il gioco, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, sono straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita.

La Viva Dance SSD nella sua attività si ispira ai principali valori educativi che derivano dalla pratica sportiva, quali: Rispetto; Collaborazione; Risultato; Integrazione e Appartenenza; Competizione; Emozione; Disciplina e Costanza; Impegno e Sacrificio; Motivazione; Autostima; Etica.

Art. 5 – Politiche di prevenzione

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati/soci o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email safeguarding@vivadancestudio.it . Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile Safeguarding. In caso di gravi comportamenti lesivi la SSD deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine. La SSD deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

– presentato una denuncia o una segnalazione;

– manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

– assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione.

Art. 6 – Tutela dei minori

La SSD, allorquando intenda impiegare persone per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, provvederà a richiedere Certificato del Casellario Giudiziario per ognuno degli interessati. 

Art. 7 – Responsabile contro abusi, violenza, discriminazioni

La SSD nomina un Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva ASC al quale la SSD è affiliata.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno della SSD svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri della SSD sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’associazione relative alla protezione dei minori.

Art. 8 – Obblighi di segnalazione

Per ogni persona coinvolta nelle attività della SSD sussiste l’obbligo di segnalare eventuali atteggiamenti e condotte che violino del MOG e di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con la SSD a tutela dell’integrità della stessa.

Tutti sono tenuti a segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei tesserati rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla SSD, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva.

Art. 9 – Gestione delle segnalazioni e Privacy

Il Responsabile safeguarding deve definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e utilizzare le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

A tutela dei segnalanti, le segnalazioni sulle violazioni di cui alla presente procedura non possono essere utilizzate oltre quanto è necessario per dare seguito alle stesse.

È vietato rivelare l’identità o qualsiasi altra informazione della persona segnalante, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni.

Tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella segnalazione o nella gestione della stessa devono mantenere la riservatezza sulle informazioni e l’identità delle persone coinvolte.

In ogni caso, alle eventuali vittime di abuso va fornito tutto il supporto necessario alla risoluzione della criticità, attraverso tutti i provvedimenti e le azioni previste dal presente documento.

Art. 10 – Obblighi informativi, formativi ed altri obblighi

La Società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale www.vivadancestudio.it .

Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la Società deve darne comunicazione attraverso mezzi telematici a tutti i soci e a tutti i tesserati, nonché collaboratori e volontari. La Società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché fornire i moduli per formulare la segnalazione.

La Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ed al Safeguarding ASC raggiungibile all’indirizzo mail safeguarding@ascsport.it . La Società deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

La Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. La Società deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dal ASC.

Art. 11 – Uso spazio della SSD

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati/soci minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso alla SSD devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio. Durante le sessioni di allenamento o di gara non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale. In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito, laddove sia presente, al medico sociale o, in sua assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Art 12 – Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Art. 13 – inclusività

La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la Società loro coetanei.

La SSD si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Art. 14 – Sanzioni

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

  • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
  • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  • violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
  • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
  • risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della Società, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto:
  1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
  3. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
  • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario associato della SSD, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

Art. 15 – Norme Finali

Il presente MOG è entrato in vigore dal 30/06/2024.

Roma 30/06/2024                                                    Firma Legale Rappresentante

                                                                                   FABIO SPADACCIA

NOMINA RESPONSABILE SAFEGUARDING VIVA DANCE SSD

Premesso che:

– ai sensi dell’art 33 co 6 d. lgs. 36/21 è previsto l’obbligo di nominare entro il 1° Luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza di genere e discriminazione sui tesserati;

– che è tale figura è stata individuata nella Sig.ra Ilaria Servetti, nata a Roma il 15/05/1975, C.F. SRVLRI75E55H601F , ritenuta munita delle competenze tecniche per lo svolgimento di tale attività.

Rilevato quanto sopra la SSD VIVA DANCE a R.L. con Sede Legale in Via Capitan Ottobono 20 – 00176 Roma, Codice fiscale 14427281002, Partita Iva 14427281002, nomina la Sig.ra ILARIA SERVETTI Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza di genere e discriminazione sui tesserati con incarico a partire dal 01/07/2024 con durata al 30/06/2025.

La SSD VIVA DANCE a R.L. approva ed adotta il “Regolamento e linee guida per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (regolamento Safeguarding)” emanato da ASC (Allegato).

La nomina della Sig.ra Ilaria Servetti verrà diffusa ai tesserati sia tramite affissione nella sede della SSD che sui canali telematici di comunicazione.

Inoltre sarà trasmessa al Safeguarding Office ASC con una mail da inoltrare all’indirizzo safeguarding@ascsport.it.

Roma, li 26/06/2024                   

L’AMMINISTRATORE UNICO

(Fabio Spadaccia)

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